Gli artt.7 e 9 del decreto sui tributi locali n.147/2026 non presentano difficoltà interpretative in quanto altro non sono che disposizioni di adeguamento dei riferimenti normativi (di seguito riportati in neretto).
Le modifiche in materia di pagamento dei tributi locali (art.7)
Il comma 1 dell’art.7, modifica l’art.2-bis del D.L. 22.10.2016, n.193 (conv.to L. n.225/2016) in tema di modalità di versamento, apportandone alcune modificazioni. Innanzitutto, viene modificata la rubrica con la soppressione delle parole che fanno riferimento all’ingiunzione di pagamento, sicché la rubrica è la seguente: “ Interventi a tutela del pubblico denaro”.
Al comma 1, dopo il primo periodo, se ne inseriscono degli altri ponendo delle eccezioni che assumono specifico rilievo ai fini del canone mercatale, mentre nel secondo periodo del testo previgente sono espunti i riferimenti alla vecchia IMU ex art.13 D.L n.201/2011. Per effetto delle predette modifiche l’art.2-bis del D.L. n.193 del 2016 attualmente vigente è il seguente:
1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
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