IMU: l’esenzione per i luoghi di culto non richiede la previa intesa con lo Stato italiano

7 August 2024
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Con l’ordinanza n. 21184 del 29/7/2024 la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui per le esenzioni o agevolazioni IMU degli immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto (fattispecie di cui alla lettera d), non è richiesta una previa intesa con lo Stato Italiano.

Nel caso in esame un istituto religioso impugna un avviso di accertamento per IMU 2012 relativo ad alcuni immobili adibiti al culto. La CTR ha rigettato l’appello del contribuente confermando la decisione di primo grado. Da qui il ricorso in Cassazione da parte dell’istituto religioso, che eccepisce la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 504/92.

Il Comune resiste con controricorso eccependo il giudicato esterno per sei decisioni passate in giudicato tra le parti per le stesse questioni (stessi immobili, per anni diversi), chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La Cassazione evidenzia che il giudicato esterno è configurabile anche nelle ipotesi di imposte periodiche, quando gli elementi considerati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo (Cass. n. 25516/2019, n. 5766/2021). Nel caso in giudizio le sentenze passate in giudicato prodotte dal Comune riguardano tuttavia non elementi della fattispecie stabili o tendenzialmente permanenti, pure rimessi in discussione nel ricorso in cassazione da parte della contribuente, ma questioni di diritto che, in quanto tali, non sono per loro natura suscettibili di passare in giudicato, in qualsiasi modo decise. Invero, «In tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (Cass. n. 5822/2024; si veda anche Cass. n. 23723/2013).

Orbene, la sentenza impugnata, erroneamente ha escluso l’esenzione di cui all’art. 7 comma 1, lett.d) d.lgs 504/92 (disciplina Ici richiamata per l’Imu), sul solo ostativo presupposto dell’assenza di «intesa con lo Stato Italiano» della confessione religiosa praticata nei locali di cui si chiedeva l’esenzione IMU. La Corte Costituzionale ha da tempo evidenziato come qualsiasi norma che richieda la sussistenza di intese con lo Stato, da parte di confessioni religiose, per benefici economici o esenzioni fiscali, sia incostituzionale: Così ad esempio Corte Costituzionale n. 346 del 2002: «È costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20, limitatamente alle parole “i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, e”. Le intese previste da detta norma costituzionale non sono e non possono essere una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8 né per usufruire di benefici a loro riservati, quali, nella specie, l’erogazione di contributi; risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e art. 8, primo comma della Costituzione), nonché l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame» (vedi anche Sent. n. 195 del 19 aprile 1993).

Conseguentemente, la sentenza della CTR deve cassarsi con rinvio, sulla base del seguente principio di diritto: «in base ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento (art. 7 co. 1^ lett.d) d.lgs. 504/92, rif. artt. 8 e 19 Cost.), per le esenzioni o agevolazioni IMU degli immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto, non è richiesta una previa intesa con lo Stato Italiano». In sede di rinvio dovranno accertarsi tutti gli altri presupposti per l’esenzione IMU, non considerati per la preliminare ratio decidendi della sentenza, che si è limitata solo al rilievo dell’assenza di intese tra lo Stato italiano e la confessione religiosa in relazione ad immobili di cui si deduceva la destinazione a culto.

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