Con l’ordinanza n. 9278/2025, depositata il 14/04/2025, la Corte di cassazione, in tema di espropriazione presso terzi ex art.72-bis, D.P.R. 602/1973, ha statuito che nei giudizi di opposizione all’esecuzione, si configura sempre un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.
Ne consegue, per la Suprema Corte, che nel caso di mancata partecipazione al giudizio di uno dei tre soggetti, il Giudice adito è tenuto necessariamente ad integrare il contraddittorio nei confronti della parte non citata in giudizio.
Il litisconsorzio necessario in ambito tributario
In ambito tributario, l’istituto del litisconsorzio necessario ha la sua disciplina nell’ art. 14 del D.lgs. n. 546/1992, il cui 1 comma stabilisce che “ Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi…”
Il secondo co., poi, dispone che “Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza ….”.
Orbene, l’istituto in commento, ha subito una rilevante modifica ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 che ha inserito il co.6-bis, in base al quale “… In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”.
La disposizione de qua incide notevolmente sulle dinamiche processuali, comportando la necessità, per il ricorrente che impugna un atto della riscossione coattiva al fine di contestarne la nullità derivata per mancata o irrituale notifica dell’atto presupposto, di notificare necessariamente il ricorso, oltreché nei confronti del soggetto riscossore che ha eventualmente emesso l’atto contestato, anche nei confronti dell’Ente impositore.
Si pensi, ad esempio all’ipotesi di impugnazione dell’intimazione di pagamento ex art.50, D.P.R. 602/1973, di un pignoramento presso terzi ex art.72-bis del medesimo decreto o di impugnazione di un sollecito di pagamento ex art.1, co.795, L.160/2019, al fine di far valere l’irrituale notifica dell’avviso di accertamento esecutivo. In tali casi, il contribuente deve sempre notificare il ricorso anche all’Ente locale che è parte necessaria del giudizio.
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