Con la recente ordinanza n. 8280 del 29/03/2025, la Corte di cassazione delimita i casi in cui la riduzione d’imposta prevista dall’art. 13, d.lgs. n. 201/2011 e riproposta nel co.747 della L.160/2019 per gli immobili inagibili, va riconosciuta anche in assenza di richiesta da parte del contribuente.
Affinché la mancata dichiarazione non impedisca il riconoscimento del trattamento agevolato, è necessario, per il Giudice di legittimità, che lo stato di inagibilità sia noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, co. 1, della legge n. 212/2000), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’Ente locale.
Si deve trattare, però, per la Cassazione “… di una conoscenza “qualificata”, documentabile e derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, che possa fa ritenere acquisito un grado di percezione e di cognizione della situazione in termini comparabili ad un accertamento, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti della riduzione di imposta…”.
In questo senso deve, allora, intendersi, per la Suprema Corte, il carattere qualificato della conoscenza, caratterizzata cioè dalla considerazione da parte dell’ente, nell’ambito della propria attività istituzionale (come detto non necessariamente a fini tributari), dell’oggettiva situazione fattuale di inagibilità e/o inabitabilità in cui si trova il bene o dall’adozione di iniziative amministrative che detta conoscenza presuppongono ragionevolmente ed in termini non controvertibili, come nei casi di revoca da parte del Comune della licenza per l’esercizio dell’attività del contribuente a seguito dell’accertata inagibilità del bene, di dichiarazione di inagibilità adottata dallo stesso Comune, di mancata concessione del permesso edificatorio stante le condizioni di inagibilità del cespite o di annullamento di precedenti avvisi di accertamento proprio per la condizione di inagibilità del bene. La prova rigorosa di tale conoscenza da parte dell’ente impositore è a carico del contribuente che invoca il beneficio.
IMU: esenzioni e soggettività passiva
Analisi delle questioni controverse e degli orientamenti applicativi Registrato a marzo 2025
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