Riforma fiscale: motivazione degli atti

In merito alla motivazione degli atti, preme segnalare che l’ente impositore è tenuto ad indicare gli elementi della pretesa fiscale e non altro.

5 July 2024
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Il D. Lgs. n. 219/2023, emanato in attuazione alla legge delega n. 111/2023 per la riforma fiscale, ha modificato profondamente le disposizioni di cui allo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), entrate in vigore il 18 gennaio 2024. Pertanto, anche il contraddittorio preventivo avrebbe efficacia da tale data, se non fosse per il caos generato dall’intervento del MEF, peraltro in ordine all’entrata in vigore di procedure di competenza di Agenzia Entrate. 

Per dissipare le incertezze presenti in tale contesto, è stata espressamente individuata al 30 aprile 2024 l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo grazie alla specifica previsione introdotta dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 39/2024. Pertanto, ad eccezione della disposizione di cui all’art. 6-bis, da applicarsi a tutti gli atti emessi dal 30 aprile 2024, le restanti disposizioni di modifica dello Statuto dei diritti del contribuente si applicano a decorrere dal 18 gennaio 2024. 


In ogni caso, in merito alla motivazione degli atti, preme segnalare che l’ente impositore è tenuto ad indicare gli elementi della pretesa fiscale e non altro. Tuttavia, in relazione alla specifica questione contestata al contribuente non è possibile fornire ulteriori indicazioni, non avendo indicato l’oggetto dell’accertamento.

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