È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto. Il provvedimento riforma in modo organico i tributi locali, dai rapporti con i contribuenti alla riscossione, passando per TARI, IMU e canone unico e impone a Comuni ed Enti locali una revisione immediata di regolamenti e procedure. L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, il 5 settembre 2026, ha pubblicato un comunicato in cui riassume le principali novità del provvedimento.
Indice
Tributi locali: nuove regole nel rapporto con il contribuente
Il decreto n. 147/2026 interviene su rapporti con i contribuenti, riscossione, TARI, IMU, canone unico e affidamenti a concessionari. Il primo effetto è l’obbligo, per gli Enti, di allineare i regolamenti ai principi dello Statuto del contribuente. Le conseguenze operative principali sono:
- individuazione espressa degli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale esclusi dal contraddittorio preventivo;
- possibilità di invio di comunicazioni di compliance e avvisi bonari prima dell’accertamento;
- termine di 60 giorni per i chiarimenti e la documentazione del contribuente;
- possibilità di disciplinare compensazioni tra tributi dello stesso Ente e riduzioni per il pagamento con addebito diretto;
- estensione ai tributi locali delle procedure di trattamento dei crediti previste dal codice della crisi.
TARI, canone unico e IMU: scadenze e adempimenti
Sul fronte TARI, la scadenza annuale è sostituita dal termine di 90 giorni dall’inizio, variazione o cessazione dell’occupazione. Le utenze non domestiche che affidano al mercato i rifiuti urbani destinati a recupero devono comunicarlo entro il 30 giugno, con effetto dall’anno successivo; la scelta pubblico/mercato dura almeno due anni. Diventa obbligatoria la riduzione per compostaggio aerobico individuale e i costi di spazzamento coperti dalla tariffa vanno evidenziati nel PEF. Per il canone unico e per l’IMU valgono nuovi termini perentori:
| Adempimento | Scadenza |
|---|---|
| Entrata in vigore del decreto | 12 agosto 2026 |
| Dichiarazione TARI (inizio/variazione/cessazione) | entro 90 giorni |
| Comunicazione utenze non domestiche (rifiuti al mercato) | entro il 30 giugno, effetto anno successivo |
| Inserimento delibere canone unico 2021-2025 nel Portale del federalismo fiscale | entro il 31 ottobre 2026 (perentorio) |
| Pubblicazione a cura del Dipartimento delle finanze | entro il 30 novembre 2026 |
| Recupero maggiore IMU da rendita impugnata | entro il 31 dicembre del quinto anno dal giudicato |
| Rimborso IMU al contribuente dall’istanza | entro 180 giorni |
Concessioni, riscossione ed evasione: cosa devono fare gli Enti
Il decreto rafforza l’Albo degli operatori e distingue chi svolge accertamento e riscossione da chi presta solo attività di supporto:
- capitale minimo di 2,5 milioni di euro per accertamento e riscossione nei Comuni fino a 200mila abitanti;
- capitale minimo di 150mila euro per le sole attività di supporto nei Comuni fino a 100mila abitanti;
- riversamento al Comune entro il decimo giorno lavorativo per alcune somme incassate;
- fatturazione quietanzata dell’affidatario entro il giorno 10 del mese successivo.
Per i piccoli Comuni turistici e montani occorre coordinare banca dati TARI, seconde case, utenze stagionali e comunicazioni delle attività economiche, tenendo separati questi dati dalla futura proposta sulla «popolazione equivalente servita». È inoltre un’opportunità concreta la quota comunale sul recupero dell’evasione erariale, elevata al 100% per gli anni 2026-2028.
! La ripartizione automatica dei flussi PagoPA tra Ente e affidatario e alcuni obblighi di pubblicazione restano subordinati a successivi decreti MEF e linee guida: non è corretto modificare da subito i flussi PagoPA in assenza del provvedimento attuativo.
Tributi Locali: le novità del D.Lgs n. 147 del 07/08/2026
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Le novità del D.Lgs n. 147 del 07/08/2026: l’estensione degli istituti del Codice della crisi ai Tributi Locali
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